E' ammissibile la previsione della continuità diretta nel Concordato Semplificato ex art.25-sexies CCII ?
Pubblicato il 19/10/22 08:48 [Doc.11256]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Siena 9 settembre 2022 - pres. Serrao.

Segnalazione e massima redatta dall'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it

Ove la proposta di Concordato Semplificato ex art. 18 dl. 118/2021 (ora art. 25-sexies CCII) preveda la cessione in forma frazionata dei beni costituenti l'intero patrimonio aziendale e la gestione temporanea ed in continuita? dell'attivita? agricola, al fine di massimizzare i flussi disponibili per la soddisfazione del ceto creditorio, essenzialmente prevedendo una prosecuzione diretta dell'attivita? agricola funzionale alla buona riuscita del piano concordatario, è opportuno che l'esperto nominato chiarisca la compatibilita? della previsione di una continuita? diretta con la struttura delineata dal legislatore di un "concordato per cessione dei beni", anche in considerazione dell'incidenza dei costi di gestione e del rischio che questi ultimi vadano a detrimento dei creditori nelle more della dismissione dell'intero patrimonio aziendale; a tal fine, è opportuno che l'esperto, valutata la veridicita? dei dati aziendali, specifichi se la prosecuzione dell'attivita? di impresa prevista dal piano non infici l'equivalenza della proposta concordataria rispetto all'aspettativa di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria. (1)


(1) La pronuncia si segnala per la peculiarietà della fattispecie concreta, rappresentata da un piano di liquidazione che, da un lato, contempla la cessione in forma frazionata dei beni aziendali, ma dall'altro la continuazione diretta dell'attività aziendale da parte della società debitrice, in funzione della predetta dismissione.
All'indomani dell'introduzione del Concordato Semplificato, ex art. 18 dl. 118/2021, istituto di nuovo conio, la prevalente dottrina aveva escluso la possibilità di proporre un piano in continuita? aziendale, ex art. 186-bis l.fall., potendo l'imprenditore proporre esclusivamente la mera liquidazione dei beni, pur essendo certamente ammessa - per l'espressa formulazione della norma contenuta nell'art. 19 dl. 118/202 - la proposta liquidatoria prevedente la continuità c.d. indiretta, rappresentata dalla cessione a terzi dell'azienda o di un ramo di essa.
L'attuale art. 25-septies c.2 CCII stabilisce, dunque, che "quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu? rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da? esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile".
Autorevole dottrina aveva osservato, in sede di commento dell'analogo art. 19 c.2 dl. 118/2021, che "il punto e? piuttosto quello di appurare se nel perimetro della nuova norma rientri il caso dell'azienda 'in esercizio', come in effetti pare doversi ritenere nonostante il mancato ricorso a questa espressione (a differenza dell'art. 186-bis); una lettura di segno diverso, a ben vedere, condurrebbe a un'applicazione ingiustificatamente limitata della norma, anche se un chiarimento in sede di conversione in legge, attraverso la precisazione "anche in esercizio", sarebbe verosimilmente opportuno" (AMBROSINI, "Il concordato semplificato: primi appunti", in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it).
Nella formulazione dell'art. 25-septies CCII detto chiarimento non è pervenuto, ma è, tuttavia, ragionevole ipotizzare l'ammissibilità di una continuazione anche diretta dell'azienda, a condizione della sua funzionalità rispetto al piano di dismissione ed in presenza di specifiche cautele, di cui dovrà rendere conto l'esperto, nei termini opportunamente esposto dalla pronuncia in rassegna. (Astorre Mancini)


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