Disciplina fiscale dei trust, il punto sulle novità normative
Pubblicato il 21/10/22 09:02 [Doc.11261]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
Nel documento definitivo i chiarimenti dell'Agenzia sulle imposte dirette, indirette, sul monitoraggio fiscale e sul recepimento dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità
Dopo la consultazione pubblica, disponibile sul sito delle Entrate la circolare sui trust nella sua versione definitiva. L'Agenzia ha recepito le numerose osservazioni dei professionisti e delle associazioni di categoria provvedendo ad effettuare alcune modifiche e integrazioni. Nel documento di prassi vengono fornite le istruzioni operative sulla fiscalità dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche normative introdotte per le imposte dirette dal Dl n. 124/2019.
Le novità nella circolare n. 34 del 20 ottobre 2022, siglata dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Il decreto legge è intervenuto sulla disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, relativa alle "attribuzioni" a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata. In particolare, sono state delineate regole specifiche per l'imposizione delle attribuzioni da parte dei trust opachi, ossia quei trust senza beneficiari di reddito "individuati", allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il citato decreto chiarisce il trattamento dei redditi corrisposti da questa tipologia di trust, stabilendo:
l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73»
una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito».
Con riferimento, invece, all'imposizione indiretta, la circolare tiene conto del consolidato orientamento della Corte di Cassazione in base al quale la "dotazione" di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi a un arricchimento dei beneficiari. In pratica, la Cassazione ritiene che per l'applicazione delle imposte bisogna guardare solo all'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non a una generica "utilità economica".
Con riguardo alle imposte indirette, quindi, si recepisce in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema corte, con il conseguente superamento delle indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi (circolare n. 48/2007, paragrafi 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare n. 3/2008 paragrafi 5.4.2).
Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti.
Presunzione legale relativa
Riguardo alla determinazione del reddito di capitale (articolo 44, comma 1 lettera g-sexies del Tuir) da assoggettare a tassazione in capo al beneficiario (anche non "individuato"), il decreto ha introdotto una presunzione legale relativa con la finalità di assicurare l'imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell'attribuzione ricevuta.
In particolare l'articolo 45 comma 4-quater del Tuir detta una presunzione relativa, con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della "attribuzione" effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal trustee elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.
Come sopra richiamato, sono state dettate regole puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l'inclusione delle relative "attribuzioni" tra i redditi di capitale di cui alla lettera g-sexies) e introducendo la presunzione relativa con il comma 4-quater.
Tale disposizione comporta una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile: al "patrimonio", costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale e ogni eventuale successivo "trasferimento" effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust e al "reddito", costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso.
Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana. In sintesi, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia se non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il "patrimonio" e il "reddito", come sopra definiti.
Orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
La circolare odierna recepisce, inoltre, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema corte, che viene recepito in questa sede, devono ritenersi superate le indicazioni precedentemente fornite nella circolare n. 48/2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5, per la base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in trust.
In merito, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non concerne le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust le quali sono soggette ad autonoma imposizione.
La circolare, quindi, chiarisce nel dettaglio il trattamento tributario ai fini delle imposte indirette delle varie tipologie di atti concernenti i trust (punto 4.3 della circolare).
Obbligo di monitoraggio
Sul tema dell'obbligo di monitoraggio per i beneficiari di trust opachi esteri in qualità di titolari effettivi, l'Agenzia, a seguito della pubblicazione in consultazione, ha tenuto conto delle numerose osservazioni pervenute (punto 5 della circolare).
In estrema sintesi è stato ridotto l'ambito soggettivo di applicazione rispetto alla versione del documento in pubblicazione ed è stato chiarito che i beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito o il capitale del fondo del trust, hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, oltre agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero.
Nella circolare, inoltre, vengono fornite indicazioni sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) dovuta da trust residenti in Italia. Il documento di prassi infine esamina le misure agevolative sui trust a favore dei soggetti con disabilità gravi introdotte con la "Legge dopo di noi" (legge n. 112/2016).
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