Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dellâelenco dei morosi, obbligo di collaborazione e di buona fede dellâamministratore rispetto ai terzi creditori
Pubblicato il 23/05/16 08:54 [Doc.1127]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Pescara, ord. 25 ottobre 2014. G. U. Mariano Bozza;
Tribunale di Pescara, ord. 23 febbraio 2016. G. U. Mariano Bozza;
Tribunale di Avezzano, ord. 1 marzo 2016. G. U. Andrea DellâOrso.
Segnlazione e massime a cura dell'Avv. Luca Rotondo
Procedimento ex art. 702 bis c.p.c. a cognizione sommaria e cognizione piena - Ordinanza di consegna delle tabelle millesimali e dellâelenco dei morosi â Obbligo di collaborazione e di buona fede dellâamministratore rispetto ai terzi creditori - Applicazione dellâastreinte ex art. 614 bis c.p.c. e condanna al pagamento di penale giornaliera per ogni giorni di ritardo nella esecuzione.
Il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. presenta le coordinate giuridiche proprie procedimenti a cognizione sommaria, nellâalveo della categoria dei riti semplificati di cognizione. Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che invece sono proprie dei procedimenti sommari.
Lâart. 63 disp att cod civ espressamente dispone che lâamministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Si tratta per lâamministratore di un dovere legale di salvaguardia dellâaspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale e delinea un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo allâamministratore. Lâimmotivato rifiuto dellâamministratore è palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Eâ meritevole di accoglimento la domanda di condanna, ai sensi dellâart. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento in favore della società ricorrente della somma di ⬠50,00 per ogni giorno di ritardo nellâesecuzione del provvedimento. (Luca Rotondo)
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