Accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti di natura promiscua non derivanti in misura prevalente da attività di impresa
Pubblicato il 24/10/22 19:07 [Doc.11272]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Reggio Emilia 20.10.2022.

Segnalazione e massima dell'Avv. Michela Del Rio (Avvocato e Gestore della Crisi in Reggio Emilia).

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile in presenza di uno stato di sovraindebitamento di natura promiscua derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa e in misura minore dall'attività di impresa svolta in passato e cessata per entrambi i coniugi da oltre un anno, con cancellazione dal Registro delle Imprese.

Sussistono i presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per ricorrenti coniugati e conviventi, con indebitamento di origine parzialmente comune.


In relazione al debitore ipotecario, di cui la proposta formulata prevede il versamento di mensilità in un arco temporale di 12 anni, risulta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria laddove si assicuri allo stesso, come attestato dalla relazione dell'OCC, un pagamento non inferiore a quello che esso potrebbe realizzare mediante la vendita coattiva dell'immobile.


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