Cessione in blocco e prova della titolarità del credito: l'estratto notarile è un documento di provenienza e formazione unilaterale da parte del cessionario
Pubblicato il 26/10/22 19:33 [Doc.11286]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere.

La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione.

Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.

L'estratto autentico notarile non comprova la titolarità del credito in quanto è un mero documento di provenienza e formazione unilaterale da parte del cessionario.


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