Irragionevole durata della procedura fallimentare e decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione
Pubblicato il 04/11/22 00:00 [Doc.11298]
di Redazione IL CASO.it


In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo "il dies a quo" del predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile.


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