Le attrezzature dichiarate in seno all'offerta tecnica non devono essere materialmente possedute dal concorrente
Pubblicato il 05/11/22 00:00 [Doc.11306]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - OFFERTA TECNICA - ATTREZZATURE - OBBLIGO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE EQUIVALENTI E NON NECESSARIAMENTE IDENTICHE

TAR Marche, sez. I, 31.10.2022 n. 642

Le attrezzature dichiarate in seno all'offerta tecnica non devono essere materialmente possedute dal concorrente al momento della sua presentazione, ma solo dal momento dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto o della stipula del contratto stesso.

Non essendovi un obbligo di possesso al momento della presentazione dell'offerta è ben possibile che si verifichino successivi mutamenti delle condizioni di mercato tra cui anche la possibile cessazione dell'attività del soggetto produttore delle attrezzature originariamente indicate in offerta, specie laddove le procedure di gara siano di lunga durata. Pertanto, non si può affermare che il concorrente sia obbligato ad utilizzare in sede di esecuzione del contratto le medesime attrezzature indicate in offerta, avendovi invece solo l'obbligo di utilizzare attrezzature equivalenti, e tale difformità non può comportare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara o la revoca dell'aggiudicazione, salvo il caso limiti in cui il concorrente abbia proposto attrezzature e/o soluzioni tecniche non presenti sul mercato.


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