Clausole contenute in un regolamento condominiale limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive
Pubblicato il 03/11/22 00:00 [Doc.11307]
di Redazione ILCASO.it


Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 24526 del 09/08/2022

Regolamento contrattuale - Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive - Riproduzione all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale - Necessità - Fondamento.

Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l'opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare.

Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una "relatio perfecta" attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso.

Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell'opponibilità "ultra partes", alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c.


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