Deroga all'art. 1957 c.c. nella fideiussione sottoscritta dal consumatore
Pubblicato il 04/11/22 09:00 [Doc.11310]
di Redazione IL CASO.it


La deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche che rientrano nella categoria del "consumatore", comporta la nulla (rilevabile d'ufficio) ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, in quanto limita la facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata.

Infatti, se è vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa, è anche vero che la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida, non consentendo deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola, essendo, semmai, necessario che il professionista dia prova che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 34, co.5, D.ligs. n. 206/2005).


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