Cessioni ex art. 58 TUB: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito
Pubblicato il 06/11/22 00:00 [Doc.11315]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Raffaele Locantore .

La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni concerne un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, la quale non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

La pubblicazione, ai sensi dell'art. 58 T.u.b., svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni dell'operazione economica.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale non può fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti che, invece, va documentata e provata mediante l'allegazione del relativo contratto.


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