Obbligo del locatore di risarcire il danno al conduttore
Pubblicato il 12/11/22 00:00 [Doc.11346]
di Redazione ILCASO.it
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23269 del 26/07/2022
Obbligo del locatore di risarcire il danno - Natura risarcitoria e sanzionatoria - Conseguenze - Presunzione in ordine al verficarsi del danno - Diritto del conduttore alla liquidazione equitativa in difetto di prova sulla sua esatta entità - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell'immobile e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all'uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria che si riverbera sui criteri di quantificazione: il contemperamento tra il fine sanzionatorio e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all'anticipata restituzione dell'immobile che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto anche in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva onerato il conduttore di provare che dopo la disdetta del locatore era stato costretto a locare un immobile più ampio, stante il lungo periodo temporale di circa tre anni per cercare un nuovo locale commerciale).
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