Sovraindebitamento: il compenso del difensore nel concordato minore
Pubblicato il 14/11/22 19:13 [Doc.11355]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Tribunale di Parma 30 settembre 2022 - est. Colladet

Con riferimento alla procedura di concordato minore, il compenso pattuito tra il debitore e il proprio advisor non può eccedere il compenso previsto per il gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorati pattuiti con il difensore superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato dall'OCC, per cui il giudice può ridurre di conseguenza l'importo, ove superato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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