Chiusura del concordato preventivo e fallimento successivo
Pubblicato il 26/05/16 18:36 [Doc.1137]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Napoli Nord 29 aprile 2016 – Pres. Caria – Est. Arminio Salvatore Rabuano

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Concordato preventivo – Omologazione – Pendenza della procedura dopo il decreto – Insussistenza.

Il vigente art. 181 l. fall. stabilisce che la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione. Ciò significa che, una volta pronunciata l’omologazione, non può più parlarsi di pendenza della procedura di concordato preventivo.


Concordato preventivo – Omologazione – Fallimento successivo – Condizioni di ammissibilità.

Il sistema normativo ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha confermato la possibilità giuridica, ossia in assenza di un divieto fissato da una precisa disposizione e, quindi, anche in assenza di risoluzione [o annullamento], di dichiarare il fallimento dopo l’omologa del concordato nel caso in cui risulti, tramite una valutazione ex post e in concreto svolta dal tribunale in sede di giudizio prefallimentare e in eventuale antitesi rispetto al giudizio ex ante e in astratto compiuto in sede concordataria sulla fattibilità economica del piano, che l’accordo non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato.

Massime a cura dell'Avv. Luca Caravella


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