Il Tribunale di Verona sugli obblighi informativi dell'intermediario nei contratti derivati
Pubblicato il 17/11/22 00:00 [Doc.11373]
di Redazione IL CASO.it


Oltre alla mancata indicazione specifica dei criteri di calcolo del mark to market, la Banca deve fornire indicazioni circa le prospettive dei tassi nel periodo in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti, ed indicare al cliente lo squilibrio iniziale del rapporto, le commissioni e i margini di intermediazione realizzati dalla banca.


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