Liquidazione controllata: la dichiarazione di esdebitazione può essere pronunciata d'ufficio, decorso il triennio ex art. 282 CCII
Pubblicato il 18/11/22 08:59 [Doc.11376]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Tribunale di Bologna 27 settembre 2022 - pres. Florini est. Rimondini

Nella procedura di liquidazione controllata, diversamente dalla esdebitazione nella liquidazione giudiziale, la dichiarazione di esdebitazione pare pronunciabile d'ufficio, ex art. 282 CCII.

[Il Tribunale ha quindi disposto che, a prescindere dall'istanza del debitore, il liquidatore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, depositando in tribunale, all'esito di eventuali osservazioni, una relazione finale entro il mese successivo alla scadenza del triennio.]


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