Cessioni in blocco: quando deve ritenersi tardiva la produzione dell'elenco delle posizioni cedute
Pubblicato il 25/11/22 08:20 [Doc.11407]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Nel giudizio promosso dal cessionario nei confronti del debitore ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB, deve considerarsi tardiva la produzione del documento che contenga l'indicazione delle posizioni cedute che abbia luogo solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..


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