Sull'obbligo della banca di consegnare gli estratti conto al cliente
Pubblicato il 02/12/22 09:04 [Doc.11436]
di Redazione IL CASO.it
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 119 TUB, la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente e, in forza del quarto comma, il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che la banca gli abbia periodicamente trasmesso.
In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (ex art. 119, comma 4, TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa.
L'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del comma II dell'articolo 119, si differenzia dall'obbligazione, sancita dal quarto comma della stessa disposizione, di consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» in quanto:
a) l'obbligazione di cui al secondo comma sorge automaticamente con la stipulazione del contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico;
b) anche l'obbligazione di cui al quarto comma sorge dal contratto, tuttavia deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. In buona sostanza, la previsione del comma 4, attribuisce un diritto potestativo al cliente bancario, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico.
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