Ratio e ambito di applicazione dell'art. 163-bis l.f.
Pubblicato il 28/05/16 10:23 [Doc.1144]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bolzano, 17 maggio 2016. Presidente relatore Francesca Bortolotti.

Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Affitto di azienda stipulato in data anteriore alla domanda di concordato - Contratti preliminari - Fattispecie con inserimento di clausola risolutiva per il caso di aggiudicazione a soggetto diverso

La nuova disciplina dettata dall’art. 163-bis legge fall. è applicabile a tutte le fattispecie in cui il debitore depositi un piano concordatario che comprenda un’offerta da parte di soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento, in suo favore, anche prima dell’omologazione dell’azienda, di un ramo di azienda o anche solo di beni specifici contro un corrispettivo in denaro o a titolo oneroso (es. cessione di crediti, accollo TFR).

Di disciplina trova altresì applicazione ai contratti d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda (163-bis, ultimo comma), nonché ai contratti che hanno comunque la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni, ossia ai contratti preliminari, stipulati anche prima del deposito della domanda di concordato preventivo (si pensi, in particolare, al contratto d’affitto d’azienda stipulato prima del deposito della domanda di concordato, accompagnato da offerta irrevocabile d’acquisto o da preliminare di vendita della stessa azienda affittata, oppure al contratto di locazione di immobile, accompagnato da offerta d’acquisto o da preliminare di vendita dello stesso).

(Nel caso di specie, il tribunale, pur consapevole dell’inopponibilità - per effetto della disposizione contenuta nel primo comma, secondo periodo, dell’art. 163-bis legge fall.- dei contratti di affitto d’azienda stipulati dalle proponenti il concordato, ha comunque ritenuto più opportuno richiedere alle parti interessate l’inserimento nei predetti contratti di una clausola che preveda la risoluzione degli stessi in caso di aggiudicazione delle aziende ad un terzo soggetto diverso dall’affittuario/offerente; ciò al fine di evitare qualsivoglia potenziale contenzioso in fase successiva all’aggiudicazione dei beni che rischi di rallentare il normale corso della procedura concordataria e per garantire, al contempo, il principio dell’affidamento dei terzi interessati al buon esito delle procedure stesse.)
Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Concordato con riserva

L’applicazione della disciplina dettata dall’art. 163-bis legge fall. non è condizionata all’esistenza di un piano concordatario, essendo sufficiente l’apertura di una procedura concordataria a seguito di deposito di domanda di concordato “in bianco”, sempre che via sia un’ offerta d’acquisto di un bene concordatario o un contratto preliminare che tenda a tale scopo.


Concordato preventivo - Disciplina delle offerte concorrenti - Ambito di applicazione - Principio generale delle vendite competitive

I principi espressi dall’art. 163-bis legge fall. costituiscono l'applicazione, in fase di pre-ammissione, del più generale principio stabilito dall’art. 182 legge fall., ove al comma 5 dispone che “alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda si applicano gli artt. da 105 a 108-ter. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a queste successivi”.


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