Tribunale di Cuneo: prime linee guida delle procedure di Sovraindebitamento nel CCII (ottobre 2022)
Pubblicato il 10/12/22 18:26 [Doc.11465]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati, mancini@studiomanciniassociati.it

Il legislatore ha inteso garantire al debitore la facoltà di non avvalersi di difesa tecnica, oltre che nella procedura di liquidazione giudiziale - promossa su ricorso del medesimo debitore per espressa disposizione (art. 40 quinto comma CCII) - anche nelle procedure di sovraindebitamento; l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 68 CCII prevede espressamente che non è necessaria l'assistenza del difensore, mentre gli art. 76 CCII (concordato minore) e art. 269 CCII (liquidazione controllata) nulla dicono: pare ragionevole ritenere che tale omissione sia frutto di una 'svista' poiché non vi sono ragioni che possano giustificare un diverso regime, comunque già vigente ante riforma. (Riproduzione riservata)


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