Cessioni blocco: sovrapposizione di operazioni e incertezza in ordine ai rapporti ceduti
Pubblicato il 10/12/22 12:15 [Doc.11467]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avvocato Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nello stesso giorno, da parte del medesimo cessionario, di due cessioni in blocco ex art. 58 TUB, per periodi temporali sovrapponibili e per rapporti di apertura di credito in sofferenza accesi nell'identico periodo temporale, comporta l'incertezza in ordine ai rapporti ceduti, i quali potrebbero essere ricompresi indifferentemente in entrambe le operazioni; in tale situazione, l'onere della prova carico del cessionario va assolto mediante la produzione del contratto di cessione.

L'elenco di debitori identificabili con codice CERI è un documento di natura informale, che potrebbe afferire a qualsivoglia cessione e non è di formazione certa, così come l'attestazione ad opera del cessionario non prova l'esistenza del contratto di cessione.


Raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).

Leggi:
"Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova"
https://www.ilcaso.it/massimari/crisi_bancarie/27


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