Cessione di crediti ex art. 58 TUB, oneri probatori del cessionario e iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese
Pubblicato il 13/12/22 08:45 [Doc.11469]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Catanzaro, Giudice Rosanna Scillone - Sentenza n. 1691/2022 pubbl. il 25/11/2022

Segnalazione e massime dell'Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere

Colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

L'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, ma non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Colui che si professa cessionario di un credito in blocco ex art. 58 TUB, al fine di dimostrare la propria legittimazione circa l'effettiva titolarità del diritto di credito oggetto, deve produrre il contratto di cessione, la prova della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese.


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova:
https://www.ilcaso.it/massimari/crisi_bancarie/27
La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


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