Recesso della banca dal conto corrente senza apertura di credito e tutela inibitoria sub specie di declaratoria di sospensione dell'efficacia del recesso
Pubblicato il 13/12/22 08:41 [Doc.11471]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Paolo Federico Fedele.

Tribunale Lecce, 30 Agosto 2022. Est. Ierimonti.

Al Tribunale di Lecce è stata sottoposta la questione della legittimità del recesso operato dalla Banca in relazione ad un conto corrente attivo privo di apertura di credito, cui era stato apposto un termine di giorni 60. La società ricorrente in sede cautelare domandava la sospensione dell'efficacia del recesso a fronte della impossibilità di aprire altro conto presso altro operatore ed essendo quello oggetto di causa l'unico di cui era titolare con conseguente impossibilità di procedere ai pagamenti e agli incassi nel rispetto della normativa in vigore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che:
• non emergono elementi significativi in ordine al fumus boni iuris della domanda proposta in via d'urgenza, con particolare riferimento alla illegittimità del recesso così come esercitato dalla Banca convenuta;
• nella fattispecie trovi applicazione l'art. 1833, co1 c.c. ai sensi del quale se il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, senza necessità di addurre alcuna giustificazione, nel pieno esercizio delle libertà di iniziativa economica;
• ai sensi dell'art. 5 del contratto di conto corrente oggetto di causa è espressamente prevista la necessità di addurre un giustificato motivo soltanto nell'ipotesi in cui una delle parti intendesse recedere dal contratto senza preavviso;
• la banca resistente ha esercitato la facoltà di recedere dal contratto con un termine di preavviso di ben sessanta giorni, così da consentire all'odierna ricorrente di usufruire di un lasso di tempo significativo per ricollocare i propri interessi nel mercato bancario;
• nella condotta osservata dalla banca resistente non sia configurabile alcun abuso del diritto di recedere dal contratto, né alcuna violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dovendosi peraltro rilevare come il recesso sia stato esercitato in presenza di un saldo attivo sul conto corrente;
• si deve escludere la fondatezza del ricorso cautelare anche sotto il profilo del periculum in mora, in ragione dell'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio in ordine al rifiuto che la società ricorrente avrebbe ricevuto da parte di altri istituti di credito ad aprire un nuovo conto corrente ad essa intestato e, in definitiva, all'allegata assoluta impossibilità di accedere al mercato dei servizi bancari.


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