Il criterio di territorialità deve ritenersi illegittimo laddove venga posto quale requisito di partecipazione alla gara
Pubblicato il 17/12/22 00:00 [Doc.11480]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - CLAUSOLA DI TERRITORIALITA' - REQUISITO DI ESECUZIONE O CRITERIO PREMIANTE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI

TAR Lazio, Latina, sez. I, 9.12.2022 n. 35

Il criterio di territorialità deve ritenersi illegittimo laddove venga posto quale requisito di partecipazione alla gara (almeno secondo la sentenza in questione: il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la clausola di territorialità come requisito di partecipazione nelle gare di trasporto sanitario).

Diversamente, laddove venga previsto solo quale requisito di esecuzione o quale criterio premiante, è necessario verificare di volta in volta la conformità alla disciplina pubblicistica. Una clausola che preveda l'attribuzione di punteggi sulla base della dislocazione di un centro di assistenza e alla sua vicinanza al luogo in cui debba essere effettuato un servizio di manutenzione deve ritenersi pienamente legittima al fine di garantire gli specifici tempi di intervento previsti dagli atti di gara.

L'offerente in ogni caso deve essere in grado di dimostrare in tal caso di poter quantomeno acquisire la disponibilità dei locali ove intenda introdurre una sede di servizio già in fase di gara, o almeno presentare una dichiarazione sostenuta da elementi certi che indichino tale possibilità, non potendo invece limitare ad esprimere una mera possibilità. In tali casi il punteggio dell'offerente per lo specifico criterio di valutazione deve essere pari a zero.


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