Cessioni in blocco: non basta il riferimento a crediti deteriorati
Pubblicato il 16/12/22 00:00 [Doc.11484]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO 05/07/2022 - Giudice Nicolò Grimaudo.

Segnalazione e massima dell'Avvocato Monica Mandico Foro Napoli

In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria; pertanto la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare de creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Non è provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi.

Ne deriva che, laddove lo stato di incertezza circa la titolarità del credito non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, il debitore deve essere ritenuto legittimato a non adempiere.

La prova primaria della legittimazione attiva di un cessionario, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione, quanto meno con i relativi elenchi nominativi.

Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova:
https://www.ilcaso.it/massimari/crisi_bancarie/27
La rassegna di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


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