In tema di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'allegazione - alle memorie illustrative ex art. 378 e 380 bis-1 c.p.c.- di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.
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