Ristrutturazione dei debiti del consumatore: sulla modifica della proposta per fatti sopravvenuti
Pubblicato il 16/12/22 00:00 [Doc.11487]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Ivrea 16 settembre 2022 - est. Petronzi

Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati, mancini@studiomanciniassociati.it.

La disciplina di cui agli artt. 67 e ss. CCII non prevede espressamente la possibilita? di modifica del piano di ristrutturazione dei debiti, salvo un minimo accenno al tema della modificabilita? del piano nel comma sesto dell'art. 70 CCII, che disciplina la facolta? del professionista OCC di apportare le modifiche conseguenti alle osservazioni svolte dai creditori.

Detta prerogativa del gestore deve intendersi, pertanto, esercitabile allorché la necessita? di modifica emerga dal contraddittorio con i creditori, ma essa non è preclusa nella diversa ipotesi ove la necessita? di modifica sia conseguente a fattori esterni rispetto allo scambio di osservazioni con i creditori [nella specie, la sopravvenuta disponibilita? di somme derivanti dal TFR accumulato presso l'impresa nella quale il debitore istante svolge la propria attivita? lavorativa, n.d.r], per cui, per ragioni di economia processuale, deve ritenersi ammissibile prima dell'omologa la modificazione del piano per fatti sopravvenuti, a cura del gestore, in tesi idonei a sottoporre ai creditori una proposta migliorativa della precedente. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

(Fattispecie in cui il giudice ha disposto l'aggiornamento della proposta di ristrutturazione dei debiti, a cura del gestore, alla luce del fatto nuovo sopravvenuto, con riattivazione, all'esito, del contraddittorio con i creditori, cosi? come disciplinato dall'art. 70 III co. e ss. CCII).


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