Cessioni in blocco: la categoria "crediti deteriorati" è generica e priva di riferimenti certi ed univoci
Pubblicato il 19/12/22 00:00 [Doc.11493]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere.

L'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non individui il contenuto del contratto di cessione, in caso di contestazione da parte del debitore, non è idoneo a provare l'esistenza del negozio traslativo e, quindi, la "legittimazione sostanziale" del cessionario.

Di fronte ad avvisi di cessione incompleti e di difficile comprensione, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, deve fornire la prova del negozio di cessione e del relativo oggetto.

Ove nell'avviso di conferimento di ramo d'azienda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale da un cessionario ad un cedente, vi sia il solo riferimento alla categoria dei "crediti deteriorati" senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi che tale avviso sia privo degli elementi identificativi del credito che impediscono di ritenere l'oggetto della cessione determinabile "per relationem".

L'espressione "crediti deteriorati", in quanto generica e priva di riferimenti esterni certi ed univoci, in assenza di elementi di senso contrario segnalati dalla presunta creditrice, lascia incertezze sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, cosicché è oggettivamente impossibile dedurre, anche solo indirettamente, tramite le caratteristiche generali, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto.

Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova: https://www.ilcaso.it/massimari/crisi_bancarie/27
La rassegna di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


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