Oneri probatori del creditore che chiede l'ammissione al passivo di credito fondato su contratto di mutuo
Pubblicato il 21/12/22 00:00 [Doc.11498]
di Redazione IL CASO.it


Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento (mediante documento avete data certa) e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale.


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