Protezione umanitaria: si, al rifugio cd. economico
Pubblicato il 29/05/16 18:04 [Doc.1150]
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Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 31 marzo 2016 (es. Federico Salmeri)

PROTEZIONE UMANITARIA – PRESUPPOSTI – RIFUGIO CD. ECONOMICO - SUSSISTE
L’impegno internazionalmente e costituzionalmente riconosciuto e garantito dal combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. deve attuarsi mediante il riconoscimento di aiuti umanitari in favore di coloro che hanno lasciato il proprio Paese di origine per condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e di dignità umana cui si ispirano i principi che presiedono la comunità internazionale. Pertanto, là dove il richiedente sia giunto nel territorio del nostro Paese egli è titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita. La concessione della protezione umanitaria appare dunque una misura idonea ad assicurare l'attuazione di questo diritto.

DIRITTO DI ASILO – CONTENUTI – FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - SUSSISTE
Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle condizioni di rilascio del permesso umanitario costituisce parte integrante di quella relativa al diritto d'asilo (cfr. Cass. sentenza n. 22111/2014). Ne consegue pure che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, terzo comma della Costituzione, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (cfr. Cass. n. 10686/2012).


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