Quando non è possibile disporre l'esclusione per incongruità dell'offerta del concorrente
Pubblicato il 23/12/22 00:00 [Doc.11518]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - GIUDIZIO DI ANOMALIA - UTILE ESIGUO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA'
TAR Lazio, sez. II-bis, 16.12.2022 n. 16994
Non è possibile disporre l'esclusione per incongruità dell'offerta del concorrente che abbia dichiarato la sussistenza di utile esiguo sul solo presupposto che tale condizione non garantirebbe la prosecuzione del servizio. Inoltre, in presenza di offerenti che non abbiano scopo lucrativo, è necessario tenere conto di tale condizione, in quanto l'assenza del fine di lucro può ben garantire l'operatività della struttura anche con margini di lucro ridotto o persino a parità di costi, non avendosi necessità alcuna di generare un utile da redistribuire.
Sotto il profilo processuale va specificato inoltre che laddove il giudizio dimostri l'insussistenza dei presupposti dell'esclusione, e non un mero erroneo utilizzo dei poteri di discrezionalità, il giudice può accogliere la domanda di aggiudicazione dell'appalto, non dovendosi ripetere il giudizio di anomalia


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