Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati, mancini@studiomanciniassociati.it.

E' ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la collocazione in prededuzione, rectius con privilegio speciale mobiliare ex art. 2755 cc e privilegio speciale immobiliare ex art. 2770 cc su tutti i beni del debitore, del compenso del difensore che assiste il debitore nella presentazione della domanda, nonche? dell'onorario del gestore della crisi.

Malgrado l'art. 80 terzo comma CCII dettato nel concordato minore non disponga nulla circa la fissazione dell'udienza di omologa, il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. ed il principio dell'analogia ex art. 12 delle preleggi, inducono a ritenere che il giudice debba assegnare al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissare l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore, in tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi riguardo il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 CCII.


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