Fissazione dell’udienza presidenziale nella separazione: termini non perentori
Pubblicato il 30/05/16 19:00 [Doc.1154]
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Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 16 aprile 2016 (est. G. Buffone)

SEPARAZIONE GIUDIZIALE – DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DAVANTI AL PRESIDENTE – TERMINE DI COSTITUZIONE DEL RESISTENTE – PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE
In materia di separazione giudiziale, il termine assegnato dal Presidente al resistente, per la sua costituzione nella fase presidenziale, non ha natura perentoria e dunque la parte resistente stessa può costituirsi anche tardivamente ma con l’effetto che, in caso di lesione del diritto di difesa della controparte, questa può chiedere il rinvio dell’udienza per predisporre una difesa piena ed adeguata



Il Giudice, dr. Giuseppe Buffone,

visto il ricorso ex art. 153 c.p.c. e rilevatane la manifesta infondatezza in quanto non sono stati allegati impedimenti oggettivi giustificanti una proroga del termine originario,

rilevato, d’altro canto, che il termine costitutivo della resistente, nel procedimento davanti al Presidente f.f., non ha natura perentoria e dunque la resistente può costituirsi anche tardivamente ma con l’effetto che, in caso di minorata difesa della controparte, questa può chiedere il rinvio dell’udienza per predisporre una difesa piena ed adeguata,

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 175, 706 c.p.c.
RIGETTA il ricorso ex art. 153 c.p.c.

Così deciso in Milano, in data 16 aprile 2016

il Giudice
Dott. Giuseppe Buffone


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