Il Tribunale di Reggio Emilia applica il cram down ex art. 12, co. 3 quater, l. 3/2012 agli enti previdenziali in applicazione dell'art. 97 della Costituzione
Pubblicato il 27/12/22 08:38 [Doc.11541]
di Redazione IL CASO.it


Il cram down di cui all'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, applicabile anche nel caso in cui vi sia il voto contrario degli enti di previdenza e assistenza obbligatorie, consente al tribunale di convertire il voto contrario dei soggetti indicati dalla citata norma quando ciò risponda al soddisfacimento degli interessi pubblici, garantendone il miglior soddisfacimento.

La normativa che consente il menzionato intervento del giudice costituisce applicazione dell'art. 97 Cost., ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica amministrazione, imponendo a quest'ultima l'adesione alla proposte di accordo con i creditori che consentono la migliore soddisfazione possibile del loro crediti rispetto a qualsiasi alternativa concorsuale.

[Nel caso di specie, la prospettiva di soddisfazione dell'INPS, il cui credito rappresentava il 53,13% dei creditori ammessi al voto, era del 6,30%.]

Massimario della legge sul Sovraindebitamento
Art. 12 - Vedi la raccolta delle massime
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