Appalti pubblici: irragionevole l'imposizione al concorrente di consegnare l'istanza di partecipazione mediante un canale unico, predeterminato e obbligatorio
Pubblicato il 31/12/22 08:48 [Doc.11544]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - GARA CARTACEA - IMPOSIZIONE DI UN UNICO MEZZO DI CONSEGNA - RITARDO INCOLPEVOLE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA'

Cons. Stato, sez. VII, 29.12.2022 n. 11665

La previsione degli atti di gara con cui si impone al concorrente di consegnare l'istanza di partecipazione mediante un canale unico, predeterminato e obbligatorio è affetta di irragionevolezza e idonea a determinare una violazione delle parità di condizioni tra i partecipanti. In presenza di una simile clausola, gli eventuali ritardi nella consegna dell'istanza da parte del servizio postale (non liberamente scelto dall'operatore) non possono essere imputati al concorrente e non ne può essere disposta l'esclusione per mancato rispetto del termine. Ciò a condizione che, naturalmente, il concorrente abbia tenuto conto delle condizioni generali di servizio e disposto l'invio nei tempi atti a garantire la consegna tempestiva secondo la stessa.

Il principio in questione, invece, non può trovare applicazione laddove il mezzo di trasmissione possa essere liberamente scelto dal concorrente (consegna a mano, corriere, servizio postale, ad esempio): in tal caso si potrebbe sostenere che in presenza di una pluralità di canali disponibili per la trasmissione delle istanze l'opzione prescelta dall'istante comprenda anche una valutazione di affidabilità del mezzo di comunicazione e di invio


© Riproduzione Riservata