Locazioni immobiliari brevi: il diritto dell'Unione non osta né all'obbligo di raccogliere informazioni né alla ritenuta d'imposta previsti da un regime fiscale nazionale
Pubblicato il 05/01/23 00:00 [Doc.11551]
di Redazione IL CASO.it


L'obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce tuttavia una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi Airbnb è un gruppo multinazionale che gestisce l'omonimo portale di intermediazione immobiliare su Internet, che consente di mettere in contatto, da un lato, locatori che dispongono di alloggi e, dall'altro, persone che cercano tale tipo di sistemazione. Airbnb riscuote dal cliente il pagamento per la fornitura dell'alloggio prima dell'inizio della locazione e trasferisce detto pagamento al locatore in assenza di contestazioni da parte del conduttore. Una legge italiana del 20171 stabilisce un nuovo regime fiscale delle locazioni immobiliari brevi al di fuori di un'attività commerciale. La legge in parola si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo da parte di persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, indipendentemente dal fatto che detti contratti siano stipulati direttamente con i locatori o grazie all'intervento di soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, in cui rientrano soggetti che, come Airbnb, gestiscono portali telematici. A partire dal 1° giugno 2017 i redditi derivanti da siffatti contratti di locazione sono soggetti a una ritenuta del 21%, dovuta all'Erario, qualora i proprietari interessati abbiano optato per tale aliquota preferenziale, e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere trasmessi all'amministrazione fiscale. Quando incassano i canoni o svolgono un ruolo nella loro riscossione, i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare devono effettuare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta di cui trattasi sull'ammontare dei canoni e provvedere al relativo versamento all'Erario. I soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia hanno l'obbligo di nominare, in qualità di responsabili d'imposta, un rappresentante fiscale.


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