Il termine di 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione previsto dall'art. 32 del codice per la stipula del contratto, ha carattere meramente ordinatorio.
Pubblicato il 09/01/23 00:00 [Doc.11568]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - AGGIUDICAZIONE - SUPERAMENTO TERMINE PER STIPULA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - IRRILEVANZA - RIFIUTO DI STIPIULARE IL CONTRATTO - REVOCA - LEGITTIMITÀ

ANAC, delibera precontenzioso 7.12.2022 n. 587

Il termine di 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione previsto dall'art. 32 del codice per la stipula del contratto, ha carattere meramente ordinatorio.

Decorso tale termine l'operatore economico può sciogliersi dall'obbligo di stipula soltanto previa comunicazione formale alla Stazione Appaltante con cui manifesta la sua indisponibilità.

In assenza di tale comunicazione l'operatore economico non può dichiarare di sciogliersi dal vincolo dopo l'avvio, anche tardivo, del procedimento propedeutico alla stipula e successivo alla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, specie laddove l'operatore economico a seguito della ricezione abbia dato seguito agli adempimenti manifestando la propria disponibilità alla stipula del contratto. Il rifiuto quindi di sottoscrivere l'atto determina la revoca dell'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario con tutte le conseguenze di legge tra cui la comunicazione all'ANAC.

E' irrilevante la circostanza del sopravvenire di condizioni di squilibrio economico-finanziario: esse infatti possono comportare la modifica delle condizioni contrattuali una volta che queste sono state stipulate, mentre non può comportare un diritto ad una prodromica modifica antecedente la stipula.


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