Istanza di concordato c.d. con riserva presentata in pendenza della richiesta di fallimento anteriore al nuovo Codice
Pubblicato il 11/01/23 00:00 [Doc.11575]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione e massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati, mancini@studiomanciniassociati.it

Tribunale di Roma 15 dicembre 2022 - pres. Cardinali est. Bifano

In pendenza di istanza di fallimento depositata prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 14/2019, la richiesta di concessione del termine ex art. 161 sesto comma l. fall. per la presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art 182 bis l.f. , non soggiace alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, ma resta regolata ratione temporis dalle nuove disposizioni entrate in vigore (art. 44 ss. CCII), alla stregua dell'art. 390 primo e secondo comma CCII.


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