Istanza di fallimento pendente e domanda di concordato: ancora sul diritto intertemporale
Pubblicato il 12/01/23 00:00 [Doc.11576]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini & Associati, mancini@studiomanciniassociati.it

Tribunale di Trento 17 agosto 2022 - pres. Fermanelli est. Sieff

La domanda di concordato preventivo, sebbene presentata in data successiva all'entrata in vigore del nuovo CCII, deve ritenersi regolata dal r.d. n. 267 del 1942, in quanto presentata in pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento depositata nella vigenza della legge fallimentare, trattandosi di domande tutte volte a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza, la? dove l'art. 390, secondo comma, CCII tende ad attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore.


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