Tribunale di Ancona: l'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore
Pubblicato il 12/01/23 19:01 [Doc.11587]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Ancona 11 gennaio 2023 - est. Filippello

Sovraindebitamento: l'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore, dovendo escludersi la qualità di consumatore

Segnalazione e massime dell'avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona

Sovraindebitamento - Concordato Minore liquidatorio - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Ammissibilità - Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII - Interpretazione - Applicabilità al solo imprenditore collettivo - Sussistenza

La cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all'apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell'art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)

Sovraindebitamento - Cancellazione dell'imprenditore individuale dal Registro Imprese -Residui debiti d'impresa - Qualifica di consumatore - Esclusione

L'imprenditore individuale cessato che versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e non di natura consumeristica non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 67 CCII dovendosi escludere il ricorrere della qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art 2 c.1 lett e del CCII. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)


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