Istanza di liquidazione giudiziale del debitore e misure protettive
Pubblicato il 17/01/23 00:00 [Doc.11602]
di Redazione IL CASO.it
Nelle decisione del Tribunale di Parma si legge che:
"L'attuale tenore dell'art 54 CCI esclude che la richiesta di misure protettive possa essere legittimamente formulata dal debitore che contestualmente formuli domanda di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l'espressione «trattative» induce a ritenere che il campo elettivo ed esclusivo corrisponda ai procedimenti negoziati (diversi dunque dalla liquidazione giudiziale) promossi ad iniziativa del debitore; di contro il debitore che abbia formulato istanza di autoliquidazione ha piena legittimazione a domandare provvedimenti cautelari, atteso che ai sensi dell'art 54, comma 1, CCI, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza."
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