Convivenza di fatto e dichiarazione anagrafica
Pubblicato il 01/06/16 10:23 [Doc.1161]
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Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 31 maggio 2016 (est. G. Buffone)
CONVIVENZE DI FATTO â ELEMENTO COSTITUTIVO â DICHIARAZIONE ANAGRAFICA - ESCLUSIONE (art. 1 comma 36 l. 76 del 2016)
Avendo la convivenza natura âfattualeâ, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dallâart. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di âregolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenzeâ. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: âsi intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civileâ. In altri termini, il convivere è un âfattoâ giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tantâè che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per lâaccertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne lâeffettiva esistenza fattuale.
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