Concorrenza - Abuso di posizione dominante: le clausole di esclusiva contenute nei contratti di distribuzione devono possedere la capacità di produrre effetti preclusivi
Pubblicato il 23/01/23 08:52 [Doc.11632]
di Redazione IL CASO.it


L'autorità garante della concorrenza è obbligata a valutare tale effettiva capacità preclusiva tenendo conto anche degli elementi di prova presentati dall'impresa in posizione dominante Con decisione del 31 ottobre 2017, l'Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l'«ACGM») ha constatato che la Unilever Italia Mkt. Operations Srl (in prosieguo: la «Unilever») aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato italiano della commercializzazione dei gelati in confezioni individuali destinate ad essere consumate «all'esterno», vale a dire fuori dal domicilio dei consumatori, in diversi punti di vendita. L'abuso contestato alla Unilever risultava da comportamenti materialmente messi in atto non da questa società, ma da distributori indipendenti dei suoi prodotti, che avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori di detti punti vendita. A tal riguardo, l'AGCM ha ritenuto, segnatamente, che le pratiche oggetto della sua indagine avessero escluso, o quantomeno limitato, la possibilità per gli operatori concorrenti di esercitare una concorrenza fondata sui meriti dei loro prodotti.
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