Liquidazione controllata: anche la procedura esecutiva del creditore fondiario può essere sospesa
Pubblicato il 26/01/23 13:02 [Doc.11654]
di Redazione IL CASO.it


L'art. 41, comma 2, TUB, laddove prescrive una deroga al divieto di azioni esecutive individuali per l'ipotesi di fallimento del debitore è una norma eccezionale, come tale non applicabile in via analogica alla fattispecie della liquidazione controllata dei beni del debitore.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha sospeso la procedura esecutiva ai sensi degli artt. 150 e 270 CCI.]


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