Il Tribunale di Mantova a proposito della liquidazione controllata su istanza del creditore
Pubblicato il 27/01/23 08:34 [Doc.11655]
di Redazione IL CASO.it


Nel procedimento di liquidazione controllata promossa dal creditore trovando applicazione le norme sul procedimento unitario (nei limiti della compatibilità) in virtù del richiamo operato dagli artt. 65 co. 2 e 270 co. 5 all'art. 42 CCI, va acquisita d'ufficio la documentazione prevista da tale norma in quanto necessaria al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura.

Spetta al giudice delegato stabilire, con successivo decreto come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito del debitore sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi, esclusa dalla liquidazione.

Stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (sia pure nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma.


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