La Cassazione sulla nullità della notifica a mezzo posta
Pubblicato il 15/02/23 08:47 [Doc.11726]
di Redazione IL CASO.it


Nel caso di notifica a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 890/1982, ha l'obbligo - dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego - di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale, provvedendo alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere poi restituito con il piego al mittente. In mancanza della esatta compilazione coi dati su indicati dell'avviso di ricevimento, la notifica è da ritenersi radicalmente nulla.


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