Una decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica
Pubblicato il 18/02/23 00:00 [Doc.11734]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


L'obbligo di motivazione non è infatti violato qualora la decisione si fondi su una richiesta dettagliata e circostanziata dell'autorità penale competente e i motivi dell'autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione Nel 2017 il presidente del Tribunale specializzato bulgaro ha autorizzato, sulla base di richieste motivate, dettagliate e circostanziate del procuratore incaricato dell'indagine, intercettazioni telefoniche nei confronti di quattro persone fisiche sospettate di aver commesso reati dolosi gravi. Per motivare le sue decisioni, il presidente ha seguito la prassi giudiziaria nazionale in vigore consistente nell'utilizzare un modello prestabilito e privo di motivazione specifica che si limita essenzialmente a indicare che i requisiti previsti dalla normativa nazionale relativa alle intercettazioni telefoniche, ivi menzionati, sono rispettati. Le quattro persone fisiche sono poi state accusate di partecipazione a un'organizzazione criminale prima che il Tribunale penale specializzato fosse investito del merito della causa.
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