Acquisizione all'attivo di pagamenti inefficacia ex art. 44 l.f.
Pubblicato il 24/02/23 08:38 [Doc.11759]
di Redazione IL CASO.it


Il provvedimento con il quale il giudice delegato il quale dichiari l' inefficacia dell'ordine di bonifico di una somma dal conto corrente del fallimento a quello di un terzo e disponga l' acquisizione all'attivo di detta somma è giuridicamente inesistente, o "abnorme", per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestavano la spettanza al Fallimento, avendo il giudice delegato adottato lo strumento ex art. 25 l.fall. in luogo dell'azione in via ordinaria per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 l.fall., e ciò in violazione del principio per cui il giudice delegato può emettere provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 2 l.fall., solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimento di cognizione.


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