Composizione negoziata e sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento dell'impresa
Pubblicato il 03/03/23 00:00 [Doc.11777]
di Redazione IL CASO.it


L'estensione e la profondità del sindacato giudiziale sulle prospettive di risanamento dell'impresa nel procedimento di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata può ricavarsi dalle informazioni che a mente dell'art. 19 CCI devono corredare il ricorso:
(i) il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2;
(ii) il piano finanziario per i successivi sei mesi;
(iii) il prospetto delle iniziative che l'imprenditore intende adottare e che servono a dotare il tribunale dei dati necessari a valutare la ragionevolezza, la serietà e la solidità del tentativo di soluzione concordata delle crisi.

Non può perciò condividersi l'affermazione secondo cui il tribunale deve confermare le misure protettive quando, pur ritenendo il raggiungimento del risanamento di impervia realizzazione, l'alternativa liquidatoria riuscirebbe a soddisfare in minima parte le aspettative dei creditori, né l'altra secondo cui il giudizio del tribunale in questo ambito dovrebbe essere unicamente rivolto a verificare che il risanamento non appaia un obbiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'imprenditore.

Infatti, le regole di giudizio così evocate sono incompatibili con tratti di "concretezza" e "ragionevolezza" che devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi di impresa nella composizione negoziata e che soltanto progetti di risanamento dotati di concretezza e ragionevolezza possono giustificare l'obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative.


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