Il Tribunale di Mantova sulla condanna dell'aggiudicatario inadempiente
Pubblicato il 13/03/23 00:00 [Doc.11807]
di Redazione IL CASO.it


La fattispecie di cui all'art. 587, comma 2, c.p.c. integra una ipotesi di responsabilità patrimoniale conseguente alla previsione di un peculiare "obbligo di garanzia del risultato", inteso quale obbligo al risultato dell'effettivo conseguimento della somma di cui al prezzo dell'aggiudicazione poi rimasta ineseguita e dalla legge posto in capo all'aggiudicatario inadempiente, responsabilità diretta a presidiare la serietà e l'effettività delle offerte formulate sicché nessun rilievo può assumere l'atteggiamento soggettivo dell'aggiudicatario inadempiente.

La condanna dell'aggiudicatario non adempiente è legittima allorquando il cespite sia stato aggiudicato ad un prezzo inferiore a quello di vendita anche nel caso in cui si siano succeduti esperimenti di vendita ulteriori rispetto a quello in relazione al quale l'aggiudicatario condannato sia rimasto inadempiente atteso che la locuzione "nuovo incanto" contenuta nell'art. 587, comma 2, c.p.c. deve intendersi riferita a quello a seguito del quale l'aggiudicazione è divenuta definitiva.


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