Il primo ricorso della Commissione per duplice inadempimento in materia di inquinamento atmosferico è irricevibile
Pubblicato il 19/03/23 00:00 [Doc.11827]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-174/21 | Commissione/Bulgaria (Duplice inadempimento - inquinamento da PM10)

Nella lettera di diffida inviata alla Bulgaria alla fine del 2018, la Commissione non ha affermato né dimostrato con sufficiente chiarezza che, nel frattempo, la sentenza della Corte del 2017 con la quale è stato accertato il primo inadempimento non era stata ancora eseguita La direttiva «relativa alla qualità dell'aria ambiente» 1 obbliga gli Stati membri a rispettare valori limite di concentrazione di taluni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente ed esige che, in caso di superamento, gli Stati membri predispongano piani per la qualità dell'aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Nella sentenza Commissione/Bulgaria 2, pronunciata il 5 aprile 2017, la Corte ha dichiarato che la Bulgaria era venuta meno agli obblighi summenzionati 3. A seguito della pronuncia della sentenza Commissione/Bulgaria, la Commissione, il 9 novembre 2018, ha inviato alla Bulgaria una lettera di diffida, conformemente alla procedura prevista all'articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE 4. In tale lettera, la Commissione constatava che la Bulgaria non aveva ancora adottato le misure necessarie per porre fine alle violazioni accertate dalla Corte nella sua sentenza del 2017. Essa ha quindi invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni entro il termine fissato nella lettera (in prosieguo: la «data di riferimento»), ossia il 9 febbraio 2019, e a informarla dei progressi eventualmente compiuti nel frattempo. Insoddisfatta delle risposte della Bulgaria, la Commissione ha adito la Corte con un ricorso per inadempimento ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: il «ricorso per duplice inadempimento») affinché dichiarasse che tale Stato membro non si è conformato a detta sentenza e lo condannasse al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera fino alla completa esecuzione della sentenza della Corte.
Segue nell'allegato


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